Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 1-quinquies.1.
(Finanziamenti privati in favore del sistema nazionale d'istruzione).
1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 145, le parole: «destinate agli investimenti», le parole: «di tutti gli istituti» e le parole: «per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti,» sono soppresse;
b) al comma 148, le parole da: «beneficiarie» fino alla fine del comma sono soppresse.