Dopo l'articolo 1-quater aggiungere il seguente:
Art. 1-quater.1.
(Introduzione per i docenti della scuola dell'infanzia di test psico-attitudinali per la valutazione dell'idoneità all'insegnamento).
1. Si istituiscono test di valutazione psicoattitudinali quale prova concorsuale per i docenti della scuola dell'infanzia.
2. Per i soggetti in graduatoria si prevedono test psicoattitudinali, da espletarsi a partire dall'anno 2017, quale requisito indispensabile per l'ingresso all'insegnamento.
3. Per il personale docente già inserito, supplente o di ruolo, nella scuola dell'infanzia, sono previsti test di valutazione psico-emotiva ogni sei mesi a partire dall'anno 2017.
4. In attuazione di quanto disposto dai precedenti commi e al maggior onere derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca.