Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater.1.
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è prorogato fino a ventiquattro mesi per l'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera e) della predetta legge.