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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1-bis.1. in Assemblea riferita al C. 3822

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/05/2016  [ apri ]
1-bis.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni per garantire la funzionalità del sistema di mobilità, anche temporanea, del personale docente della scuola).

  1. Limitatamente all'anno scolastico 2016/2017, al fine di garantire adeguatamente l'assistenza ai familiari disabili e la vicinanza con il nucleo familiare, è prioritariamente consentita, in via straordinaria, nell'ambito delle ordinarie procedure di mobilità, e prima del piano di mobilità straordinaria di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'anno scolastico 2016/2017, l'assegnazione definitiva della titolarità, sui posti dell'organico dell'autonomia, comprensivi dei posti e degli spezzoni dell'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, nell'ambito delle risorse disponibili, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nell'anno scolastico 2015/2016, previa opzione, da parte degli interessati, tra la titolarità attuale e quella della Scuola e/o Istituto di assegnazione. L'opzione di cui al precedente periodo può essere esercitata anche su spezzoni diversi di posto, compatibili tra loro, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione.
  2. Allo scopo di garantire la regolarità e la correttezza dell'espletamento delle procedure di mobilità del personale docente, per l'anno scolastico 2016/2017, nell'ambito del piano di mobilità straordinaria di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in ogni fase del procedimento di trasferimento e assegnazione sede definitiva, ai soggetti assunti in seguito al superamento del concorso di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, è riconosciuta assoluta priorità, allo scopo di ottenere l'assegnazione della sede nell'ambito della regione nella quale sono risultati vincitori del predetto concorso.
  3. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al quarto periodo, le parole: «Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017» e le parole: «2014/2015» sono sostituite dalle seguenti: «2015/2016»;
   b) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: «Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti, e quella prevista in ambito provinciale, può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia, nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo».

  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.