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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.9. in II Commissione in sede consultiva riferita al C. 3821

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/06/2016  [ apri ]
12.9.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Nei casi in cui il danno è parzialmente coperto da un contratto di assicurazione o, a qualsiasi altro titolo, sia stato liquidato un indennizzo, ristoro o rimborso da parte di una pubblica amministrazione o di altro fondo previsto dalla legislazione vigente, l'indennizzo di cui all'articolo 11 è elargito per la sola parte che eccede la somma liquidata fino a totale risarcimento.