Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 22.