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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.30. in Assemblea riferita al C. 3821

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/06/2016  [ apri ]
6.30.

  Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 22.