Sostituirlo con il seguente:
Art. 29.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) Alla tabella A, parte II-bis, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato»;
b) Alla tabella A, parte III, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al n. 21) le parole: «, esclusi i tartufi,» sono soppresse;
2) al n. 70) le parole: «(esclusi i tartufi)» sono soppresse.
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in euro 6 milioni per l'anno 2017 e 5 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.