Sostituirlo con il seguente:
«Art. 2.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva:
a) per il settore elettrico, alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) per il settore del gas, al 1o gennaio 2019;
c) per il settore idrico, al 1o gennaio 2020».
Sostituirlo con il seguente:
«Art. 2.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva:
a) per il settore elettrico, alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) per il settore del gas, al 1o gennaio 2019;
c) per il settore idrico, al 1o gennaio 2020».