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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.2. in X Commissione in sede referente riferita al C. 3792

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2017  [ apri ]
1.2.

  Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
  1. Nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, il diritto del venditore di esigere la prestazione relativa a fatture a debito nei riguardi dei consumatori domestici e delle microimprese ai sensi della definizione di cui alla Raccomandazione della Commissione europea, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, per conguagli riferiti a periodi maggiori di 24 mesi si prescrive decorsi inutilmente due anni dal momento in cui il fornitore può eseguire la lettura dei consumi sul misuratore. Il distributore è tenuto a fornire al venditore, entro un termine congruo, i dati di misura reali e le eventuali rettifiche.