Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. È istituito presso Acquirente Unico Spa un sistema unico nazionale per la comunicazione dell'autolettura relativa ai consumi di tutti gli utenti dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico in grado di interfacciarsi con il Sistema Informativo Integrato di cui all'articolo 1-bis della legge 13 agosto 2010, n. 129.
8-ter. La misura del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle attività svolte è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico a carico degli operatori dei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e dei servizi idrici senza che questi possano trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai consumatori.
8-quater. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico emana i criteri generali per il funzionamento del sistema, garantendo la massima accessibilità possibile da parte degli utenti nei rispetto delle norme stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali.