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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.02. in X Commissione in sede referente riferita al C. 3792

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2017  [ apri ]
1.02.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1-bis. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, disciplina il contenzioso in atto all'entrata in vigore della presente legge e, nel caso in cui ravvisi comportamenti contrari al codice del consumo da parte dei gestori dei servizi, dispone che i consumatori coinvolti non siano obbligati al pagamento dei conguagli considerati errati o delle fatture basate su consumi stimati per le quali il cliente abbia già comunicato i dati sull'autolettura o questi siano stati teleletti, ovvero ricevano tempestivamente il rimborso delle somme eventualmente già versate ma non dovute.