stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.8. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3785

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/04/2017  [ apri ]
1.8.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. I commi secondo e terzo dell'articolo 52 del codice penale sono abrogati.
  2. Dopo l'articolo 52 del codice penale è aggiunto il seguente:
  «Art. 52-bis. – (Legittima difesa nel caso di violazione di domicilio effettuata allo scopo di commettere altri reati). – Nel contrasto di una violazione di domicilio finalizzata allo scopo di commettere altri reati, si configura in ogni caso come legittima difesa la condotta di chi:
   a) vedendo minacciata la propria o l'altrui incolumità, usa un'arma legalmente detenuta o qualsiasi altro mezzo idoneo per dissuadere o per rendere sicuramente inoffensivo l'aggressore;
   b) vedendo minacciati i propri o altrui beni e constatata l'inefficacia di ogni invito a desistere dall'azione criminosa, per bloccarla usa qualsiasi mezzo idoneo o un'arma legittimamente detenuta, mirando alle parti non vitali di chi persiste nella minaccia.

  Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche qualora il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».