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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.6. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3785

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/04/2017  [ apri ]
1.6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al primo comma dell'articolo 52 del codice penale, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo il caso in cui non vi sia possibilità, per circostanze di tempo e di luogo di valutare l'entità della difesa; in tale ipotesi resta non punibile chi ha commesso il fatto in circostanze tali da non poter oggettivamente valutare il criterio di proporzionalità».