Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nei casi di cui all'articolo 52, secondo comma, la colpa dell'agente è sempre esclusa quando l'errore è conseguenza di un comportamento della persona contro la quale è diretta la reazione idoneo a causare un grave turbamento psichico».