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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.22. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3785

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/04/2017  [ apri ]
1.22.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Nei casi di cui all'articolo 52, secondo comma, la colpa dell'agente è sempre esclusa quando l'errore è conseguenza di un comportamento della persona contro la quale è diretta la reazione idoneo a causare un grave turbamento psichico».