Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. All'articolo 52 del codice penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Difesa legittima e difesa legittima domiciliare».
2. All'articolo 52 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie uno o più atti per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».