Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. L'articolo 624-bis dei codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 624-bis. – (Furto in abitazione e furto con strappo). Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a otto anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000.
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10,000 a euro 20.000, La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 20.000 a euro 30.000 se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dal primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205».
Conseguentemente, il titolo è sostituito con il seguente: «Modifiche a disposizioni in materia di legittima difesa e al codice penale, e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo».