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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.4. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3785

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/04/2017  [ apri ]
1.4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima).

  1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «da valutare come percepita dall'aggredito al momento dell'insorgenza del pericolo»;
   b) al secondo comma, alla lettera b), sono eliminate le parole: «quando non vi è desistenza»;
   c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
  «La punibilità è comunque esclusa quando il fatto è stato commesso per concitazione o paura.»;
   d) il terzo comma è sostituito dal seguente:
  «3. Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».

  Conseguentemente, sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.