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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.14. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3785

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/04/2017  [ apri ]
1.14.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 52 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione, anche tentata, nell'ipotesi di cui all'articolo 593-bis».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 593 del codice penale inserire il seguente:
  Articolo 593-bis. Quando i fatti di cui agli articoli 614 e 624-bis sono commessi in luoghi in cui sono presenti persone, la pena prevista per i suddetti reati è aumentata da un terzo fino alla metà.