Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 55 del codice penale).
1. All'articolo 55 del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente comma: «Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salva guardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 52».