Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi di cui all'articolo 52, secondo e terzo comma, la punibilità non è esclusa solo se l'errore è determinato da colpa grave, tenuto anche conto della condotta della persona contro cui è diretto il fatto».