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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.18. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3785

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/04/2017  [ apri ]
1.18.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 614 del codice penale).

  1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo comma le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;
   b) al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole: «Ma si procede d'ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d'ufficio»;
   c) al quarto comma le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sette anni»;
   d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
  «Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subito in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 55 del codice penale).

  All'articolo 55 del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente comma: «Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 52».