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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.13. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3785

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/04/2017  [ apri ]
1.13.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 52 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie uno o più atti per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».