Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 11, comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché alle vittime di reati subiti in occasione dell'introduzione illecita di altri nei luoghi indicati nell'articolo 614 del codice penale».