Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 614 del codice penale).
1. All'articolo 614 dei codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente: «Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subito in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma».