Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta chiara e in atto l'intenzione di introdursi violentemente negli stessi o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa.»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza di cui al secondo comma, sono presunti quando l'offesa ingiusta avviene, all'interno dei luoghi indicati nel presente articolo, in ore notturne o con modalità atte a creare uno stato di particolare paura e agitazione nella persona offesa.».