Al comma 1, premettere il seguente:
01. Dopo il terzo comma dell'articolo 52 del codice penale è inserito il seguente:
«Nei casi previsti dagli articoli 605, 614, 624, 624-bis e 628 è esclusa la risarcibilità del danno da parte della persona offesa ai sensi dell'articolo 2044 del codice civile».