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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.16. in Assemblea riferita al C. 3785-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/05/2017  [ apri ]
1.16.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 55 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Nei casi dell'articolo 52, secondo e terzo comma, la colpa è sempre esclusa se chi ha commesso il fatto ha agito in preda alla paura, al panico ovvero ad un grave turbamento, determinati dalla situazione di pericolo».

  2. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Nei casi dell'articolo 52, secondo e terzo comma, se l'errore si riferisce alla situazione di pericolo o ai limiti imposti dalla necessità, la colpa dell'agente è sempre esclusa qualora esso sia stato determinato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è commesso il fatto».