stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.15. in Assemblea riferita al C. 3785-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/05/2017  [ apri ]
1.15.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione, anche tentati, nei luoghi, anche altrui, indicati nell'articolo 614, commessi con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone.»;
   b) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le parole: «e difesa legittima domiciliare».