Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. All'articolo 52 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione, anche tentata, nell'ipotesi di cui all'articolo 593-bis».
2. Dopo l'articolo 593 del codice penale è aggiunto il seguente:
«Art. 593-bis.
1. Quando i fatti di cui agli articoli 614 e 624-bis sono commessi in luoghi in cui sono presenti persone, la pena prevista per i suddetti reati è aumentata da un terzo fino alla metà.».