Al comma 1, premettere il seguente:
01. Il secondo comma dell'articolo 52 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Fermo restando quanto previsto dal primo comma, si considera legittima difesa, nei casi di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, la reazione ad una azione, anche diretta alla sottrazione di beni, commessa in tempo di notte o introducendosi nei luoghi ivi indicati con violenza alle persone o alle cose ovvero con inganno».