Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 165 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis del codice penale, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risanamento del danno alla persona offesa».
Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Modifiche a disposizioni in materia di legittima difesa e al codice penale».