All'articolo aggiuntivo 1.070, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per la liquidazione dell'onorario e delle spese di cui al comma 1 si osservano le disposizioni del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 295.200 euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.