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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.8. in Assemblea riferita al C. 3785-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/05/2017  [ apri ]
1.8.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 52 del codice penale sono abrogati.
  2. Dopo l'articolo 52 del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 52-bis.
(Legittima difesa nel caso di violazione di domicilio effettuata allo scopo di commettere altri reati).

  Nel contrasto di una violazione di domicilio finalizzata allo scopo di commettere altri reati, si configura in ogni caso come legittima difesa la condotta di chi:
   a) vedendo minacciata la propria o l'altrui incolumità, usa un'arma legalmente detenuta o qualsiasi altro mezzo idoneo per dissuadere o per rendere sicuramente inoffensivo l'aggressore;
   b) vedendo minacciati i propri o altrui beni e constatata l'inefficacia di ogni invito a desistere dall'azione criminosa, per bloccarla usa qualsiasi mezzo idoneo o un'arma legittimamente detenuta, mirando alle parti non vitali di chi persiste nella minaccia.

  Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche qualora il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».