Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 55 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nei casi dell'articolo 52, secondo e terzo comma, la colpa è sempre esclusa se chi ha commesso il fatto ha agito in preda alla paura, al panico ovvero ad un grave turbamento, determinati dalla situazione di pericolo o quando l'entità dell'offesa non sia, per condizioni di tempo o di luogo, o per volontà o colpa della persona contro cui è commesso il fatto, immediatamente percepibile dall'agente».