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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.71. in Assemblea riferita al C. 3785-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/05/2017  [ apri ]
1.71.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Nei casi dell'articolo 52, secondo e terzo comma, se l'errore si riferisce alla situazione di pericolo o ai limiti imposti dalla necessità, la colpa dell'agente è sempre esclusa qualora l'entità dell'offesa non sia, per condizioni di tempo o di luogo, o per volontà o colpa della persona contro cui è commesso il fatto, immediatamente percepibile dall'agente».