Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nei casi dell'articolo 52, secondo e terzo comma, se l'errore si riferisce alla situazione di pericolo o ai limiti imposti dalla necessità, la colpa dell'agente è sempre esclusa qualora l'entità dell'offesa non sia, per condizioni di tempo o di luogo, o per volontà o colpa della persona contro cui è commesso il fatto, immediatamente percepibile dall'agente».