Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. Al primo comma dell'articolo 52 del codice penale, sono aggiunte, in fine, le parole: «salvo il caso in cui non vi sia possibilità, per circostanze di tempo e di luogo di valutare l'entità della difesa; in tale ipotesi resta non punibile chi ha commesso il fatto in circostanze tali da non poter oggettivamente valutare il criterio di proporzionalità».