Al comma 1, premettere il seguente:
01. Il secondo comma dell'articolo 52 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dall'articolo 614, è presunta la legittima difesa se taluno, legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati, ha commesso il fatto per respingere l'ingresso con effrazione, violenza o inganno».