Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Modifiche agli articoli 52 e 55 del codice penale).
1. All'articolo 52 del codice penale, il primo comma è sostituito con il seguente:
«Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa, tenuto conto dei beni in conflitto, dei mezzi a disposizione della vittima e delle modalità concrete dell'aggressione.».
2. All'articolo 55 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «colposamente» è sostituita dalle seguenti: «con colpa grave»;
b) è aggiunto in fine il seguente comma:
«Non è punibile l'eccesso dai limiti della legittima difesa per grave turbamento psichico, timore o panico, in situazioni oggettive di rilevante pericolo per la vita, per l'integrità fisica, per la libertà personale o sessuale di un soggetto aggredito in luoghi isolati o chiusi o comunque in condizioni di minorata difesa».
c) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le parole: «Causa soggettiva di esclusione della responsabilità».