Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione, anche tentati, nei luoghi, anche altrui, indicati nell'articolo 614, commessi con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone.»;
b) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le parole: «e difesa legittima domiciliare».