Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 55 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 52».