stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.04. in Assemblea riferita al C. 3785-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/05/2017  [ apri ]
1.04.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 165 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis del codice penale, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risanamento del danno alla persona offesa».

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Modifiche a disposizioni in materia di legittima difesa e al codice penale».