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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.02. in Assemblea riferita al C. 3785-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/05/2017  [ apri ]
1.02.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 614 del codice penale).

  1. All'articolo 614 del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente:
  «Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subito in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma».