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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.01. in Assemblea riferita al C. 3785-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/05/2017  [ apri ]
1.01.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 614 del codice penale).

  1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;
   b) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «ma si procede d'ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d'ufficio»;
   c) al quarto comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sette anni»;
   d) dopo il quarto comma, è inserito il seguente: «Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subito in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma».

Art. 1-ter.
(Modifiche al codice di procedura penale).

  1. All'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: «condizione di procedibilità» sono aggiunte le seguenti: «ovvero il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità,».
  2. All'articolo 411 del codice di procedura penale, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità del fatto» sono aggiunte le seguenti: «perché il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di altra causa di non punibilità,».