Al comma 1, dopo il capoverso comma 1-bis, inserire il seguente comma:
1-bis.1. Il coniuge, in stato di bisogno economico, indagato per tentato omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge che incorre nelle disposizioni del comma 1-bis percepisce, fino al rinvio a giudizio, l'assegno sociale anche in deroga ai limiti d'età e comunque in misura non superiore all'importo della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità una tantum sospesa.