Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Sostegno alla formazione scolastica e universitaria).
1. Agli orfani per crimini domestici è garantito un contributo per il sostegno della formazione scolastica e universitaria nelle seguenti misure:
a) fino al completamento della scuola dell'obbligo: euro 3.000 annui;
b) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, euro 4.000 annui;
c) fino al compimento di un corso di studi universitari presso un'università statale o legalmente riconosciuta, avente sede in Italia o in altro Stato dell'Unione europea, e comunque non oltre il primo anno fuori corso, euro 5.000 annui.
2. I contributi di cui al comma 1 sono annualmente rivalutati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in misura pari alla variazione positiva dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'istituto nazionale di statistica per l'anno precedente.
3. L'erogazione dei contributi cessa a decorrere dalla data in cui il beneficiario intraprenda un'attività di lavoro autonomo o inizi un rapporto di lavoro dipendente.
4. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 e dall'anno accademico 2017/2018 sono istituite borse di studio riservate agli orfani per crimini domestici, per ogni anno di scuola primaria e secondaria, di primo e di secondo grado, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale.