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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.08. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3772

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/01/2017  [ apri ]
5.08.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Assunzione presso le pubbliche amministrazioni).

  1. Agli orfani per crimini domestici si applicano le disposizioni relative al collocamento obbligatorio presso le pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68. L'assunzione ai sensi del primo periodo può essere effettuata dalle amministrazioni pubbliche tramite chiamata diretta, sulla base delle domande presentate dagli interessati. Qualora non siano state presentate domande, l'amministrazione pubblica rivolge agli uffici competenti per il collocamento obbligatorio richiesta di avviamento al lavoro sulla base delle liste presso questi istituite.
  2. Con regolamento emanato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1.