Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Trattamento previdenziale in favore degli orfani di crimini domestici).
1. Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente per gli orfani di crimini domestici nel caso in cui l'autore del reato sia deceduto, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.