Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Anticipazione della dichiarazione di assenza e di morte presunta).
1. Il giudice tutelare, nel caso di sospensione o revoca della responsabilità genitoriale valutate le circostanze, nell'interesse dei figli minorenni o maggiorenni interdetti giudizialmente, sottoposti a tutela o ad amministrazione di sostegno, può per loro conto presentare domanda, secondo quanto disposto dalla legge, per la dichiarazione di assenza di cui al Capo I del codice civile e/o di morte presunta di cui al Capo II del codice civile dell'altro genitore.