Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica).
1. A favore dei figli superstiti di vittime del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, n. 1) e secondo comma, del codice penale, è assicurata una assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al recupero ed al mantenimento del loro equilibrio psicologico. I medesimi soggetti sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.