Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Diritto all'assistenza psicologica, farmaceutica e sanitaria).
1. Agli orfani per crimini domestici è assicurata un'adeguata assistenza psicologica.
2. Gli orfani per crimini domestici sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica. Ai medesimi si applica il beneficio previsto dall'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203.