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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.011. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3772

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/01/2017  [ apri ]
5.011.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Diritto all'assistenza psicologica, farmaceutica e sanitaria).

  1. Agli orfani per crimini domestici è assicurata un'adeguata assistenza psicologica.
  2. Gli orfani per crimini domestici sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica. Ai medesimi si applica il beneficio previsto dall'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203.